deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). d) I bollettini di consegna di merce firmati dall’acquirente e integrati da fatture o estratti conto rimasti incontestati non costituiscono titolo di rigetto dell’opposizione, se dai bollettini non risulti almeno il prezzo unitario della merce fornita (Rep 1959 p. 398) 2.