La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante Fr. 500.-- per indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 24 ottobre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con decreto presidenziale 27 ottobre 1994 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 25/27 luglio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.