{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00077_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6982&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fd1dfd8c694b04d4072253377602684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00077"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:27", "Checksum": "d936f314b4df2ea205faee01ac75dbe7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Nel precetto esecutivo __________ ha indicato quale titolo di credito anche le lettere trasmessele dall’escussa il 18 marzo 1994 e il 26 maggio 1994.\nb) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).\nc) La questione è quella a sapere se gli scritti in narrativa costituiscono inequivocabile espressione di volontà tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.\nLa risposta non può che essere negativa atteso che entrambi gli scritti necessitano di interpretazione non consentita al giudice del rigetto con i limitati mezzi istruttori che il processo sommario, in contrapposizione a quello ordinario di cognizione, consente.\nNello scritto del 18 marzo 1994 l’escussa, facendo seguito ad un colloquio avuto con un rappresentante di __________, ha confermato che provvederà “in due riprese al saldo delle vecchie fatture entro e non oltre la prima settimana di aprile”: siffatta espressione di volontà necessita di interpretazione non essendo consentito con i documenti prodotti di determinare la data in cui il menzionato colloquio ha avuto luogo e a quali delle fatture emesse prima di tale colloquio si riferissero le parti con l’espressione “vecchie fatture”. Nello scritto del 26 maggio 1994, facendo seguito ad un colloquio telefonico avvenuto lo stesso giorno, l’escussa ha confermato “che per la fornitura del ferro come da distinte in vostro possesso verranno da noi pagate 30/40 gg. data della fattura”: anche questo scritto necessita di essere interpretato non essendo noto a quale fornitura di ferro e a quale fattura esso si riferisca.\n4. In via abbondanziale va poi rilevato che la mancanza di un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF risulta anche dalla violazione del principio della facile determinabilità dell’importo dedotto in esecuzione. La documentazione prodotta (in particolare le fatture, i conteggi e gli altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare ed avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 339). La parte creditrice ha omesso di chiarire, con il rigore richiesto dalla nozione di riconoscimento di debito, tutti gli elementi suscettibili di dimostrare la consistenza del proprio assunto, limitandosi a produrre sub doc. B un plico di copie di fatture e copie di bollettini di consegna, peraltro nemmeno indicati partitamente, a prescindere dalle due lettere di cui già si è detto. Non spetta ai giudici di secondo grado effettuare approfondite ricerche nel copioso coacervo di documenti non specificati di cui al plico doc. B per sopperire alla palese carenza di diligenza probatoria di parte creditrice (cfr. in senso convergente Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 90 CPC).\n5. L'appello 24 ottobre 1994 della __________ va quindi accolto.\nTassa e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\nPRONUNCIA:\nI. L'appello 24 ottobre 1994 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 13 ottobre 1994 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 29 luglio 1994 __________, è respinta.\n2. La tassa di Fr. 200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________, che rifonderà a __________, Fr. 500.-- per indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________Fr. 800.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}