{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00077_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6982&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fd1dfd8c694b04d4072253377602684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00077"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:27", "Checksum": "d936f314b4df2ea205faee01ac75dbe7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) L’escussa ha argomentato, producendo quattro bollettini in fotocopia (doc. 1), che “tutti i bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario del materiale ordinato”. A mente della __________, ritenuto che per ottenere il rigetto dell’opposizione è sufficiente la produzione in fotocopia del titolo, la produzione in fotocopia “deve essere ammessa anche per i documenti prodotti dal debitore a sua difesa, con la conseguenza, in mancanza di privilegio stabilito ex lege, che entrambi i documenti sono equivalenti”. Per l’appellante “il Giudice di prime cure, in presenza di documenti discordanti, non avrebbe potuto pronunciare il rigetto dell’opposizione”.\nc) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 5). Alle medesime condizioni siffatti documenti, se prodotti dalla parte escussa, possono costituire riscontri oggettivi atti a dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio ex art. 82 cpv. 2 LEF.\nd) Nel caso di specie è indubbio, e nemmeno è stato contestato dalla procedente, che perlomeno tre dei quattro bollettini di consegna prodotti dall’appellante in fotocopia all’udienza di contraddittorio sub doc. 1, ossia i n. __________ e __________ del 7 giugno 1993 e il n. __________ del 19 luglio 1993, altro non sono che le fotocopie delle tre note di consegna di pari data e portanti lo stesso numero di identificazione prodotte in originale dall’istante. Infatti le fotocopie e gli originali, oltre alla stessa data di emissione e allo stesso numero di identificazione, riportano gli stessi dati riguardanti il genere e la quantità della merce fornita. Unica discrepanza tra i documenti prodotti in fotocopia e gli originali é che nei primi non è indicato il prezzo unitario e quindi, come visto sub 1d) non potrebbero costituire titolo di rigetto dell’opposizione.\nContrariamente a quanto ritenuto dalla giudice di prime cure, le prove documentali prodotte dall’escussa per suffragare la sua eccezione liberatoria raggiungono il grado di verosimiglianza richiesto perché possa darsi sospensione dell’esecuzione con il pedissequo rinvio dell’istante all’azione ordinaria ex art. 79 LEF. Il fatto che la procedente a fronte delle affermazioni dell’escussa secondo cui “tutti i bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario” non abbia sollevato contestazioni limitandosi a rilevare che “le fatture sono sempre state accettate visto che non vi sono mai state contestazioni”, depone inequivocabilmente a favore sia della presunzione di autenticità dei bollettini prodotti in fotocopia che della circostanza che pure gli altri bollettini di consegna, non indicavano, quando sono stati sottoscritti dall’escussa, il prezzo unitario del prodotto acquistato. Tale indizio concludente non è in contrasto con le prove documentali prodotte dalla procedente, cosicché si appalesa determinate ai fini del giudizio. A conforto della tesi liberatoria dell’escussa depone anche la circostanza che, perlomeno nel giudizio di mera apparenza che ci occupa e in assenza di una perizia calligrafica che faccia chiarezza su siffatta questione, l’iscrizione nei bollettini di consegna dei prezzi unitari di ogni prodotto fornito appare eseguita da una mano diversa da quella che ha compilato, indicando il genere e la quantità del prodotto acquistato, il bollettino medesimo. E' pertanto stato reso verosimile che i bollettini di consegna, al momento della sottoscrizione da parte dell'escussa, non indicassero i prezzi unitari: detto altrimenti, __________ ha dimostrato che vi è stata completazione successiva.\nDi conseguenza, venendo così a cadere l’esplicito riconoscimento dell’importo richiesto sia nella sua totale estensione come pure nei prezzi unitari (Rep 1959 p. 399), i bollettini di consegna non sono idonei al rigetto dell'opposizione.\n"}