{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00077_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6982&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fd1dfd8c694b04d4072253377602684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00077"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:27", "Checksum": "d936f314b4df2ea205faee01ac75dbe7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\nd) I bollettini di consegna di merce firmati dall’acquirente e integrati da fatture o estratti conto rimasti incontestati non costituiscono titolo di rigetto dell’opposizione, se dai bollettini non risulti almeno il prezzo unitario della merce fornita (Rep 1959 p. 398)\n2. La procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su vari bollettini di consegna sottoscritti dall’escussa e sulle relative fatture.\nDa un esame dei bollettini di consegna prodotti in originale dalla procedente risulta che è stato precisato il genere della merce fornita, la sua quantità ed il prezzo unitario. L’appellante al momento della consegna della merce, malgrado in nessuno dei bollettini in questione sia stato indicato il valore totale della consegna, era a conoscenza del prezzo stabilito, atteso che lo stesso poteva essere determinato con facilità sulla base delle indicazioni del prezzo delle singole unità fornite e della loro quantità (Rep 1959 p. 399 e rif. ivi).\nI bollettini di consegna, sottoscritti dalla __________ sono quindi, in principio, da ritenere idonei al rigetto provvisorio dell’opposizione.\n"}