{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00077_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6982&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fd1dfd8c694b04d4072253377602684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00077"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:27", "Checksum": "d936f314b4df2ea205faee01ac75dbe7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1995 14.1995.00077\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 agosto 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 luglio 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/27 luglio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 ottobre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 63’278.15 oltre interessi all’8.5 % dalla data richiesta.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante Fr. 500.-- per indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 24 ottobre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nrilevato che con decreto presidenziale 27 ottobre 1994 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 25/27 luglio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 63’278.15 oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Fatture dal 18.9.92 al 20.4.94. Lettere del 18.3.94 e 26.5.94”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su diversi bollettini di consegna sottoscritti dall’escussa e sulle relative fatture.\nC. All’udienza di contraddittorio la __________ ha contestato l’importo in esecuzione e ha rilevato che “tutti i bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario del materiale ordinato e che di conseguenza è poi difficile controllare le fatture”.\nD. Con sentenza 13 ottobre 1994 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che fatture o bollettini di consegna non adempiono i requisiti di riconoscimento di debito ex art. 82 LEF “a meno che gli stessi, con l’indicazione di quantità, qualità e prezzo, non siano debitamente controfirmati dall’escusso”.\nNel caso di specie __________ ha prodotto gli originali dei bollettini di consegna, controfirmati dall’escussa, con l’indicazione di quantità, qualità e prezzo, che rappresentano validi titoli di rigetto dell’opposizione, malgrado l’escussa abbia asseverato, producendo alcuni bollettini di consegna in fotocopia, che sugli stessi non vi era l’indicazione del prezzo unitario.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa.\nA mente della __________, ritenuto che per ottenere il rigetto dell’opposizione è sufficiente la produzione in fotocopia del titolo, la produzione in fotocopia “deve essere ammessa anche per i documenti prodotti dal debitore a sua difesa, con la conseguenza, in mancanza di privilegio stabilito ex lege, che entrambi i documenti sono equivalenti”.\nPer l’appellante il primo giudice, “in presenza di documenti discordanti, non avrebbe potuto pronunciare il rigetto dell’opposizione, non essendo certo che i titoli prodotti dalla __________ costituiscano riconoscimento di debito, per carenza del requisito dell’indicazione del prezzo unitario”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}