2’000.-- a titolo di indennità.” II. 1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate. III. L’appello 12 settembre 1994 di __________, (Inc. 14.95.90) è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata: “1. L’istanza è respinta. 2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________ l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.