5’200’000.--: siffatta domanda, confermata in sede di contraddittorio avanti il primo giudice, determina l’appellabilità delle decisioni pretorili sulle indennità. 3. Gli appellanti hanno contestato le indennità assegnate in prima sede, osservando che considerato il valore della lite e le peculiarità del caso di specie l’indennità doveva essere determinata in Fr. 3’000.-- per ogni procedura. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese.