2’400.-- per le tre procedure), pur considerando sia le peculiarità del caso concreto che il fatto che le tre cause sono del tutto identiche, “non è minimamente in proporzione adeguata con il valore minimo previsto dalla vigente TOA”. L’indennità assegnata dal primo giudice terrebbe “conto unicamente dei criteri fissati all’art. 10 della TOA (dispendio orario), facendo completa astrazione da quelli che fanno per contro riferimento ai valori in contestazione”. F. Con osservazioni 18 ottobre 1994 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, argomentando che il pretore può e deve adeguare gli onorari previsti dalla TOA ad ogni singolo caso concreto.