{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00076_1995-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6980&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "209cff97e68af442b114c967b7f71dfb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00076"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.1995 14.1995.00076"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:58", "Checksum": "9c4f27ccaa309346823a4bacaf666c1d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.1995 14.1995.00076\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Quand’anche si disputi su ripetibili per complessivi Fr. 2’400.-- (Fr. 800.-- per ogni procedura di rigetto dell’opposizione) ex art. 15 CPC è data l’appellabilità quando la domanda avanti il primo giudice raggiunge il valore appellabile (CEF 22 marzo 1988 in re T.B. SA c. F.A. consid. 2; Rep 1978 p. 374; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura ticinese, 1981, p. 114).\nNel caso concreto ogni istanza di rigetto provvisorio è riferita a pretesa creditoria di Fr. 5’200’000.--: siffatta domanda, confermata in sede di contraddittorio avanti il primo giudice, determina l’appellabilità delle decisioni pretorili sulle indennità.\n3. Gli appellanti hanno contestato le indennità assegnate in prima sede, osservando che considerato il valore della lite e le peculiarità del caso di specie l’indennità doveva essere determinata in Fr. 3’000.-- per ogni procedura.\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. Ex art. 18 cpv. 1 della Tariffa dell’Ordine degli avvocati, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF, l’onorario va dal 10 % al 50 % dell’onorario normale calcolato giusta i combinati art. 9, 10 e 11 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. In casu trattasi (come ammesso pure dall’appellante: cfr. appello pto 3 p. 5) di tre cause identiche inoltrate contro i terzi proprietari dell’immobile, per le quali al contraddittorio si è presentato unicamente l’avv. __________ in rappresentanza di tutti e tre gli escussi. Avuto comunque riguardo al valore di causa, alla natura della disputa, come pure al tempo impiegato in termini di razionalità, le indennità ex art. 68 cpv. 1 OTLEF di Fr. 800.-- per causa assegnate in prima sede non appaiono giustificate dal profilo procedurale e vanno aumentate a Fr. 2’000.--.\n4. L’appello 12 settembre 1994 di __________, __________ e __________ è parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 15, 320 CPC; 68 OTLEF; 9, 10, 11 e 18 cpv. 1 TOA\nPRONUNCIA:\nI. Le cause Inc. n. 14.95.76, 14.95.90 e 14.95.91 sono dichiarate congiunte.\nII. L’appello 12 settembre 1994 di __________ (Inc. 14.95.76) è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________, l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”\nII. 1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate.\nIII. L’appello 12 settembre 1994 di __________, (Inc. 14.95.90) è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________ l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”\nIII. 1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate.\nIV. L’appello 12 settembre 1994 __________, (Inc. 14.95.91) è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________ l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”\nIV. 1.La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate.\nV. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}