{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00076_1995-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6980&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "209cff97e68af442b114c967b7f71dfb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00076"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.1995 14.1995.00076"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:58", "Checksum": "9c4f27ccaa309346823a4bacaf666c1d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.1995 14.1995.00076\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 giugno 1995C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nelle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 5 aprile 1994 e 1. giugno 1994 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro i terzi proprietari del pegno |\n|\n|\n__________\n|\ntendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da:\n- __________ ai PE n. __________ e __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale terzo proprietario dell’immobile;\n- __________ ai PE n. __________ e __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale __________ proprietario dell’immobile;\n- __________ ai PE n. __________ e __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale __________ proprietario dell’immobile;\nsulle quali istanze il Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenze 26 agosto/1. settembre 1994 ha così pronunciato:\n14.95.76 (__________)\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________, l’importo di Fr. 800.-- a titolo di indennità.”\n14.95.90 (__________)\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________, l’importo di Fr. 800.-- a titolo di indennità.”\n14.95.91 (__________)\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a ______l’importo di Fr. 800.-- a titolo di indennità”.\nDecisioni tempestivamente dedotte in appello dagli escussi che con un unico atto d’appello 12 settembre 1994 hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la riforma del dispositivo n. 2 delle tre citate sentenze chiedendo la corresponsione di Fr. 3’000.-- di indennità;\nmentre con osservazioni 18 ottobre 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate tasse e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 12 settembre 1994 di __________ e __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, come terzi proprietari dell’immobile per l’incasso di “1) Fr. 5’200’000.-- più interessi al 7 % dal 1.11.90. 2) Fr. 78’000.--. 3) Fr. 197’166.65”. La creditrice ha indicato quale titolo di credito:\n“1) Credito in conto corrente n. __________, garantito da:\n- Fr. 2’000’000.-- cart. ip. al portatore di I grado del 16.3.1976, dg 834\n- Fr. 2’000’000.-- cart. ip. al portatore di II grado del 29.10.1987, dg 7550\n- Fr. 600’000.-- cart. ip. al portatore di III grado del 18.12.1987, dg 8768\n- Fr. 600’000.-- cart. ip. al portatore di IV grado del 28.11.1988, dg 9692 gravanti la part. __________ di __________\n2) Interessi calcolati al 6 % dal 1.1.1990 al 31.3.1990 su Fr. 5’200’000.--.\n3) Interessi calcolati al 6.5 % dal 1.4.1990 al 31.10.1990 su Fr. 5’200’000.--”.\nInterposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su quattro cartelle ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 5’200’000.-- gravanti dal I al IV grado la part. n. __________ di __________, di proprietà degli escussi.\nC. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno asseverato che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie non sono esigibili.\nD. Con sentenze 26 agosto/1. settembre 1994 il Segretario assessore di Mendrisio-Sud ha respinto le istanze, riconoscendo a __________, __________ e __________ Fr. 800.-- cadauno di indennità.\nE. Contro i tre giudizi pretorili si sono tempestivamente aggravati gli escussi chiedendo che venga loro assegnata un’indennità di Fr. 3’000.-- in luogo di Fr. 800.--.\nPer gli appellanti “prendendo quale linea direttiva il riferimento agli onorari previsti dalla TOA, si ottiene un onorario minimo di Fr. 16’425.-- per un valore di causa come quello in discussione”. L’importo di Fr. 800.-- (Fr. 2’400.-- per le tre procedure), pur considerando sia le peculiarità del caso concreto che il fatto che le tre cause sono del tutto identiche, “non è minimamente in proporzione adeguata con il valore minimo previsto dalla vigente TOA”. L’indennità assegnata dal primo giudice terrebbe “conto unicamente dei criteri fissati all’art. 10 della TOA (dispendio orario), facendo completa astrazione da quelli che fanno per contro riferimento ai valori in contestazione”.\nF. Con osservazioni 18 ottobre 1994 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, argomentando che il pretore può e deve adeguare gli onorari previsti dalla TOA ad ogni singolo caso concreto. La TOA non vincolerebbe il giudice che usufruisce di un notevole potere di apprezzamento nello stabilire l’ammontare delle ripetibili.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Le tre appellazioni sono dirette contro tre sentenze pretorili aventi la stessa parte appellata, sostanzialmente riferite a fatti simili: le cause inc. 14.95.76, 14.95.90 e 14.95.91 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.\nIl provvedimento di congiunzione, preso nell’ossequio del principio di economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio anche in grado di appello senza che si dia preclusione per il fatto che il primo giudice non si è formalmente determinato in tal senso (cfr. CEF 25 ottobre 1988 in re P.M. c. D.M. - S.M. consid. 1).\nLe cause congiunte conservano comunque la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente."}