B n. 12) e dal benestare doc. M risulta che alla banca è stata concessa la facoltà di chiedere l’immediato rimborso del capitale anche senza preavviso né costituzione in mora. Con scritto raccomandato 28 settembre 1993 (doc. R) la procedente ha disdetto il credito concesso all’escusso per il 30 settembre 1993. c) Una notevole parte della giurisprudenza e della dottrina vede nell’addebitamento di interessi e di spese e nel riporto a nuovo del saldo, posteriormente alla richiesta di restituzione del credito, la volontà del creditore di proseguire il rapporto di conto corrente.