A mente dell’appellante il solo riporto a nuovo del saldo per il quale fu dato il benestare non comporta automaticamente novazione: “tuttavia se, a seguito del riporto a nuovo, vengono eseguite altre operazioni con creazione di un nuovo saldo che viene comunicato al cliente, e se tale nuovo saldo viene da questi riconosciuto (anche tacitamente), allora sì che interviene la novazione giusta l’art. 117 cpv. 2 CO (...) in tal caso il debito riconosciuto sul precedente estratto viene estinto per novazione e perde perciò ogni valore quale titolo di rigetto in quanto riconoscimento di un debito che è estinto”.