C. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che i doc. A-C non sono titoli di rigetto dell’opposizione “trattandosi di un limite di credito in conto corrente, alla firma la somma non essendo perciò determinabile”. Per la __________ proprietaria del pegno neppure il doc. M è titolo di rigetto dell’opposizione poiché posteriormente la banca ha continuato il conto corrente eseguendo altre operazioni, procedendo alla capitalizzazione degli interessi e comunicando a __________un estratto conto al 31.3.1993, al 7.5.1993 e al 30.9.1993 indicanti ogni volta il riporto a nuovo del vecchio saldo”.