E’ rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta dalla ditta __________, __________ proprietario del pegno, al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona. 2. La tassa di giustizia globale di Fr. 220.--, da anticipare dall’istante, è a carico della convenuta che rifonderà all’istante Fr. 600.-- di ripetibili”. Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________ proprietaria del pegno che con atto 23 marzo 1995 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: