{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00075_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6830&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ead688d7820ff9c754cbc1f5e0a57a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00075"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:10", "Checksum": "c4b76dd9c9be023b41e786311649d230", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n7.\na) __________ ha eccepito l’inesigibilità del credito, argomentando che il saldo è stato riportato “a nuovo in testa a nuove operazioni e perciò il conto corrente è stato continuato”. A mente dell’appellante tale operazione “significa differimento dell’esigibilità e quindi rinuncia da parte della banca ad esigere il saldo fino alla prossima chiusura”.\nb) Il credito riconosciuto con il doc. M è, in principio, esigibile. Infatti dal contratto di concessione di credito in conto corrente (doc. A), dalle condizioni generali (doc. B n. 12) e dal benestare doc. M risulta che alla banca è stata concessa la facoltà di chiedere l’immediato rimborso del capitale anche senza preavviso né costituzione in mora. Con scritto raccomandato 28 settembre 1993 (doc. R) la procedente ha disdetto il credito concesso all’escusso per il 30 settembre 1993.\nc) Una notevole parte della giurisprudenza e della dottrina vede nell’addebitamento di interessi e di spese e nel riporto a nuovo del saldo, posteriormente alla richiesta di restituzione del credito, la volontà del creditore di proseguire il rapporto di conto corrente. Perlomeno il riporto a nuovo sarebbe da considerare una rinuncia ad esigere il saldo fino alla prossima chiusura e costituirebbe un differimento dell’esigibilità (cfr. decisione del Tribunale federale 18 novembre 1993 G.F. c. B.d.G. con rinvii). Inoltre il credito deve essere esigibile al momento dell’invio della domanda d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 347 e rif. ivi).\nIl Tribunale federale ha tuttavia ritenuto sostenibile non dedurre dalla semplice e automatica operazione contabile di aggiornamento e riporto del saldo, in mancanza di altri indizi, la volontà di perseverare nel rapporto di conto corrente (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 84).\nd) Dalla documentazione agli atti risulta che la procedente ha disdetto il credito concesso all’escusso con lettera del 28 settembre 1993 (doc. M) per il 30 settembre 1993, presentandogli il conteggio di chiusura per il citato termine di scadenza. Dopo siffatto scritto la procedente non ha eseguito alcuna operazione nel senso inteso al superiore considerando. Ne consegue che la pretesa in esame è pertanto esigibile.\ne) Abbondanzialmente va rilevato che si ha esigibilità incontestata, atteso che il doc. M quale riconoscimento di debito nel senso di cui ai cons. 5 e 6c non è condizionato da eccezioni dedotte dal rapporto di conto corrente.\n8. Con il PE in questione la __________ procede in via di realizzazione del pegno manuale designando quale pegno la “CI al portatore di Fr. 100’000.-- doc. __________del 27.12.88, gravante i fogli __________ e __________, comproprietà del fondo base __________ RFD di __________ ”. Dal contratto doc. A risulta che la __________a garanzia del credito in conto corrente concesso __________ ha costituito in pegno a favore della procedente la cartella ipotecaria indicata nel precetto. Ne consegue che anche l’opposizione interposta dalla terza proprietaria del pegno contro il diritto di pegno deve essere rigettata.\n9. Ne consegue il rigetto provvisorio sul diritto di pegno e sul credito, limitatamente a Fr. 103’709.-- con interessi al 5% in luogo di Fr. 109’521.-- con interessi al 6.75%.\n10. L'appello 23 marzo 1995 della __________ è parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF). In seconda sede non vengono assegnate indennità alla __________ non avendo presentato osservazioni.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 85 cpv. 1 RFF\nPRONUNCIA\nI. L'appello 23 marzo 1995 della __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 20 marzo 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona è così riformata:\n\"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 27 giugno 1994 della __________, __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________2 del 31 gennaio 1994/2 marzo 1994 dall’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria, sia per quanto riguarda il credito che il diritto di pegno, per Fr. 103’709.-- oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1993.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 220.--, già anticipata dall'istante, è a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 600.-- di indennità.\"\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 330.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________. Non si assegnano indennità.\nIII. Intimazione: __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}