{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00075_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6830&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ead688d7820ff9c754cbc1f5e0a57a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00075"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:10", "Checksum": "c4b76dd9c9be023b41e786311649d230", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).\nd) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit., p. 347).\n4. La procedente fonda la propria pretesa sul contratto di concessione di credito in conto corrente del 28 dicembre 1988 (doc. A) con cui la __________ha concesso a __________ un credito in conto corrente di Fr. 100’000.--.\nLa questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un credito in conto corrente, firmato dal debitore e dalla terza proprietaria del pegno, costituisce un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.\nDal contratto di concessione di un credito in conto corrente (doc. A) non è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 109’521.-- al 30 settembre 1993, stando a quanto afferma la banca) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Il doc. A non costituisce dunque per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).\n5. La procedente versa agli atti a sostegno della sua pretesa oltre al contratto indicato, pure la dichiarazione 11 febbraio 1993 (doc. M), con la quale __________ ha riconosciuto che al 31 dicembre 1992 il conto corrente presentava un saldo a favore della banca di Fr. 103’709.--.\nDallo scritto doc. M emerge che __________ si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti della __________ di Fr. 103’709.--. Siffatto documento presenta altresì doppia valenza nel senso che costituisce benestare di saldo di conto corrente e inoltre è atto di riconoscimento di debito anche preso a se stante, come si evince dalla formulazione esplicita: “Detto saldo costituisce un mio debito di cui potete chiedere il rimborso in ogni tempo, anche in caso di ulteriore continuazione del rapporto di conto corrente”.\nLa dichiarazione doc. M costituisce dunque, in principio, titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo ivi riconosciuto di Fr. 103’709.-- oltre agli interessi legali al 5% a decorrere dal 1.10.1993, come richiesto nel PE. Non vi è invece spazio per interessi al 6.75% mancando qualsivoglia riconoscimento di debito in tal senso. Diverso sarebbe stato l’esito, se la precettante avesse prodotto oltre al benestare (doc. M) anche l’estratto conto al 31 dicembre 1992 da cui sarebbe stato possibile dedurre il tasso d’interesse applicato dalla creditrice e riconosciuto dall’escusso al doc. M (cfr. DTF 106 III 99-100).\n"}