{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00075_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6830&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ead688d7820ff9c754cbc1f5e0a57a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00075"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:10", "Checksum": "c4b76dd9c9be023b41e786311649d230", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nRelativamente alla questione dell’esigibilità del credito per l’appellante “determinante non è più la novazione, bensì il semplice fatto che il saldo sia stato riportato a nuovo in testa a nuove operazioni e che perciò il conto corrente sia stato continuato. Infatti tale operazione significa differimento dell’esigibilità e quindi rinuncia da parte della banca ad esigere il saldo sino alla prossima chiusura. Non si può perciò parlare di esigibilità sino alla prossima chiusura o sino ad un’eventuale disdetta della relazione”.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno mobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF, che secondo la DTF 57 II 26 vale anche per il pegno mobiliare; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nb) Salvo menzione contraria espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nL’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (DTF 119 III 102 e rif. ivi; 105 III 64).\n2. La terza proprietaria del pegno ha interposto opposizione sia contro il credito che contro l’esistenza del pegno mobiliare.\nL’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 13).\n"}