{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00075_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6830&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ead688d7820ff9c754cbc1f5e0a57a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00075"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:10", "Checksum": "c4b76dd9c9be023b41e786311649d230", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00075\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n10 aprile 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 giugno 1994 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno manuale del 31 gennaio/2 marzo 1994 dell'UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona con sentenza 20 marzo 1995 ha così deciso:\n\"1. E’ rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta dalla ditta __________, __________ proprietario del pegno, al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona.\n2. La tassa di giustizia globale di Fr. 220.--, da anticipare dall’istante, è a carico della convenuta che rifonderà all’istante Fr. 600.-- di ripetibili”.\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________ proprietaria del pegno che con atto 23 marzo 1995 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti;\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno manuale del 31 gennaio/2 marzo 1994 dall'UEF di Bellinzona la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, con __________ quale __________proprietaria del pegno, per l'incasso di Fr. 109’521.-- oltre interessi al 6.75 % dal 1.10.1993, indicando quale titolo di credito: \"anticipi in conto corrente n. __________, fatti al debitore come da documenti in atti. Il prestito, disdetto per il 30.9.93, è garantito dalla CI al portatore di Fr. 100’000.-- doc. 35052 del 27.12.88 + int. al 7% + comm. trim. 1/8”.\nInterposta tempestiva opposizione dalla terza proprietaria del pegno sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di concessione di un credito in conto corrente del 28 dicembre 1988, sottoscritto dall’escusso e dalla terza proprietaria del pegno, con il quale ha concesso a __________ un credito di Fr. 100’000.-- garantito dalla “costituzione a pegno” da parte della __________ di una cartella ipotecaria al portatore di pari importo (doc. A, E, F).\nL’istante produce pure gli scritti doc. G, H, I, L con cui ha adeguato i tassi d’interesse, un estratto conto sottoscritto da __________ l’11 febbraio 1993 con cui riconosce un saldo a favore della banca di Fr. 103’709.-- al 31.12.1992 (doc. M), gli estratti conto doc. N, O, P al 31.3.1993, 2.6.1993 e 30.9.1993 nei quali la procedente ha addebitato gli interessi, le provvigioni, le spese e bollo nonché lo scritto 28 settembre 1993 trasmesso a __________con il quale ha disdetto il credito in conto corrente per il 30 settembre 1993 (doc. R).\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che i doc. A-C non sono titoli di rigetto dell’opposizione “trattandosi di un limite di credito in conto corrente, alla firma la somma non essendo perciò determinabile”.\nPer la __________ proprietaria del pegno neppure il doc. M è titolo di rigetto dell’opposizione poiché posteriormente la banca ha continuato il conto corrente eseguendo altre operazioni, procedendo alla capitalizzazione degli interessi e comunicando a __________un estratto conto al 31.3.1993, al 7.5.1993 e al 30.9.1993 indicanti ogni volta il riporto a nuovo del vecchio saldo”.\nD. Con sentenza 20 marzo 1995 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che “la lettera di concessione di credito doc. A, sia esaminata a sé stante sia valutata nel complesso costituito dai documenti prodotti, costituisce valido titolo di rigetto per l’importo in esecuzione”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________, asseverando che il “contratto di apertura di credito in conto corrente non può essere da solo titolo di rigetto considerato che in detto contratto l’ammontare del debito non è determinabile (...) tale contratto può perciò valere quale titolo di rigetto solo se accompagnato da un benestare, e cioè da un estratto conto, purché quest’ultimo sia controfirmato per accettazione dal debitore escusso”.\nPer l’appellante anche l’estratto conto al 31.12.1992 controfirmato per accettazione da __________ (doc. M) risulta irrilevante “trattandosi di un benestare intermedio di data non recente che è stato seguito da ulteriori operazioni in conto corrente e da svariati riporti a nuovo del saldo”. Infatti ”il benestare in questione ha perso la sua qualità di riconoscimento di debito e ciò anche se il benestare intermedio sia stato seguito unicamente dall’addebito di interessi e spese”.\nA mente dell’appellante il solo riporto a nuovo del saldo per il quale fu dato il benestare non comporta automaticamente novazione: “tuttavia se, a seguito del riporto a nuovo, vengono eseguite altre operazioni con creazione di un nuovo saldo che viene comunicato al cliente, e se tale nuovo saldo viene da questi riconosciuto (anche tacitamente), allora sì che interviene la novazione giusta l’art. 117 cpv. 2 CO (...) in tal caso il debito riconosciuto sul precedente estratto viene estinto per novazione e perde perciò ogni valore quale titolo di rigetto in quanto riconoscimento di un debito che è estinto”."}