Anche l’opposizione interposta dall’escusso contro il diritto di pegno deve pertanto essere rigettata. 9. Ne consegue il rigetto provvisorio sul diritto di pegno e sul credito, limitatamente a Fr. 103’709.-- con interessi al 5% in luogo di Fr. 109’521.-- con interessi al 6.75%. 10. L'appello 23 marzo 1995 dell'__________ è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF). In seconda sede non vengono assegnate indennità __________ non avendo presentato osservazioni. Per questi motivi, richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 85 cpv. 1 RFF PRONUNCIA I.