, § 84). d) Dalla documentazione agli atti risulta che la procedente ha disdetto il credito concesso all’escusso con lettera del 28 settembre 1993 (doc. M) per il 30 settembre 1993, presentandogli il conteggio di chiusura per il citato termine di scadenza. Dopo siffatto scritto la procedente non ha eseguito alcuna operazione nel senso inteso al superiore considerando. Ne consegue che la pretesa in esame è pertanto esigibile. e) Abbondanzialmente va rilevato che si ha esigibilità incontestata, atteso che il doc. M quale riconoscimento di debito nel senso di cui ai cons. 5 e 6c non è condizionato da eccezioni dedotte dal rapporto di conto corrente.