G. con rinvii). Inoltre il credito deve essere esigibile al momento dell’invio della domanda d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 347 e rif. ivi). Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto sostenibile non dedurre dalla semplice e automatica operazione contabile di aggiornamento e riporto del saldo, in mancanza di altri indizi, la volontà di perseverare nel rapporto di conto corrente (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 84). d) Dalla documentazione agli atti risulta che la procedente ha disdetto il credito concesso all’escusso con lettera del 28 settembre 1993 (doc.