6. a) Per l’escusso l’estratto conto al 31.12.1992 controfirmato per accettazione da __________ l’11 febbraio 1993 (doc. M) risulta irrilevante “trattandosi di un benestare intermedio di data non recente che è stato seguito da ulteriori operazioni in conto corrente e da svariati riporti a nuovo del saldo”. b) Un benestare intermedio, di data non recente, di conto corrente su cui vi sono stati ulteriori movimenti non vale quale riconoscimento di debito (Cometta, op. cit., p. 339). Cfr. in senso convergente CEF 14 luglio 1993 in re BdG c. G.F. cons. 2b; CEF 6 giugno 1988 in re O.S.G. C. R.C.M. cons.