A) non è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 109’521.-- al 30 settembre 1993, stando a quanto afferma la banca) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Il doc. A non costituisce dunque per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100). 5. La procedente versa agli atti a sostegno della sua pretesa oltre al contratto indicato, pure la dichiarazione 11 febbraio 1993 (doc.