2 CO (...) in tal caso il debito riconosciuto sul precedente estratto viene estinto per novazione e perde perciò ogni valore quale titolo di rigetto in quanto riconoscimento di un debito che è estinto”. Relativamente alla questione dell’esigibilità del credito per l’appellante “determinante non è più la novazione, bensì il semplice fatto che il saldo sia stato riportato a nuovo in testa a nuove operazioni e che perciò il conto corrente sia stato continuato. Infatti tale operazione significa differimento dell’esigibilità e quindi rinuncia da parte della banca ad esigere il saldo sino alla prossima chiusura.