E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso, asseverando che il “contratto di apertura di credito in conto corrente non può essere da solo titolo di rigetto considerato che in detto contratto l’ammontare del debito non è determinabile (...) tale contratto può perciò valere quale titolo di rigetto solo se accompagnato da un benestare, e cioè da un estratto conto, purché quest’ultimo sia controfirmato per accettazione dal debitore escusso”. Per l’appellante anche l’estratto conto al 31.12.1992 controfirmato per accettazione da __________ (doc.