A, sia esaminata a sé stante sia valutata nel complesso costituito dai documenti prodotti, costituisce valido titolo di rigetto per l’importo in esecuzione”. E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso, asseverando che il “contratto di apertura di credito in conto corrente non può essere da solo titolo di rigetto considerato che in detto contratto l’ammontare del debito non è determinabile (...) tale contratto può perciò valere quale titolo di rigetto solo se accompagnato da un benestare, e cioè da un estratto conto, purché quest’ultimo sia controfirmato per accettazione dal debitore escusso”.