{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00074_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6829&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85886132f2e882aa770b29ace793d19b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:10", "Checksum": "bbee2dd27e6ab816e340b19f30b03514", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.1996 14.1995.00074\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\na) Per l’escusso l’estratto conto al 31.12.1992 controfirmato per accettazione da __________ l’11 febbraio 1993 (doc. M) risulta irrilevante “trattandosi di un benestare intermedio di data non recente che è stato seguito da ulteriori operazioni in conto corrente e da svariati riporti a nuovo del saldo”.\nb) Un benestare intermedio, di data non recente, di conto corrente su cui vi sono stati ulteriori movimenti non vale quale riconoscimento di debito (Cometta, op. cit., p. 339). Cfr. in senso convergente CEF 14 luglio 1993 in re BdG c. G.F. cons. 2b; CEF 6 giugno 1988 in re O.S.G. C. R.C.M. cons. 3b, con riferimento alla prosecuzione di “quel rapporto di dare ed avere inter partes, sostanzialmente affine a un conto corrente, con intensi movimenti di conto che hanno determinato l’irrilevanza in questa sede di procedura sommaria della dichiarazione doc. B quasi fosse, per mantenere l’analogia col rapporto di conto corrente un benestare intermedio ormai superato da accadimenti successivi”; cfr. pure CEF 6 giugno 1988 in re F.AG c. A.F. cons. 2c: “Né altro può dedursi dal benestare ... : i documenti prodotti attestano infatti che vi è stato successivamente un intenso movimento sul conto corrente, donde l’irrilevanza in questa sede di procedura sommaria per un benestare intermedio ormai superato e risalente a quasi quattro anni prima”.\nc) In concreto dagli estratti conto doc. N, O e P, successivi al riconoscimento di cui al doc. M, risulta che la __________ il 31 marzo 1993 (doc. N), il 2 giugno 1993 (doc. O) e il 30 settembre 1993 (doc. P) ha unicamente imputato al saldo del conto corrente riconosciuto di Fr. 103’709.-- al 31.12.1992 gli interessi, le provvigioni, le spese e il bollo. In mancanza di accrediti e di addebiti che esulano dalla semplice imputazione di interessi, provvigioni e spese, dopo il riconoscimento doc. M sul conto non vi sono state operazioni di conto corrente vere e proprie ossia movimenti nel senso inteso sub b). La relazione di conto corrente tra le parti non è pertanto proseguita dopo il benestare se non per i noti automatismi che, come detto, non costituiscono movimento. Il doc. M non ha dunque perso la qualità di riconoscimento di debito per l’importo riconosciuto di Fr. 103’709.-- oltre agli accessori, tanto nella sua qualità di benestare di conto corrente quanto anche per la sua duplice natura di riconoscimento di debito per espressa dichiarazione dell’escusso (cfr. sub 5).\n"}