Giusta l’art. 97 cpv. 3 LAVS “le decisioni delle autorità di ricorso acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso di diritto amministrativo in tempo utile”. “Le decisioni delle casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso, relativi a pagamenti in denaro e passati in giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell’art. 80 LEF” (art. 97 cpv. 4 LAVS). 4. Nel caso di specie è pacifico che la sentenza del 25 febbraio 1994 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. F), cresciuta in giudicato per mancanza di impugnativa dinanzi al Tribunale federale da parte del debitore escusso (doc.