CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione. d) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”. 3. Giusta l’art. 97 cpv.