L’istanza è accolta: l’opposizione al PE Locarno __________ è respinta in via definitiva per Fr. 13’576.95 e Fr. 98.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 210.--, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 270.-- di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________del 20/23 giugno 1994 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso __________per l’incasso di Fr.