{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00067_1996-01-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6993&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0996789e7c82c4e2660650e29d009bd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00067"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.1996 14.1995.00067"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:18", "Checksum": "1bcc10807eb12ad9eb7ba9d4d2b1f225", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.1996 14.1995.00067\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.”\nb) La decisione di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7 , 8, 9, 10, 11 e14 p. 350/351).\nc) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.\nd) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.\n3. Giusta l’art. 97 cpv. 3 LAVS “le decisioni delle autorità di ricorso acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso di diritto amministrativo in tempo utile”.\n“Le decisioni delle casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso, relativi a pagamenti in denaro e passati in giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell’art. 80 LEF” (art. 97 cpv. 4 LAVS).\n4. Nel caso di specie è pacifico che la sentenza del 25 febbraio 1994 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. F), cresciuta in giudicato per mancanza di impugnativa dinanzi al Tribunale federale da parte del debitore escusso (doc. G), costituisce, come giustamente ritenuto dal primo giudice, titolo idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dei precedenti considerandi per l’importo in esecuzione e indicato nella petizione del 17 dicembre 1992 (doc. E) presentata dalla __________ al Tribunale delle assicurazioni.\n5. In via abbondanziale va rilevato che l’eccezione secondo cui la sentenza del 25 febbraio 1994 del Tribunale cantonale delle assicurazioni non è esecutiva perché __________ e _________ avrebbero presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna, è al limite del temerario, atteso che con siffatta asserzione il debitore riconosce implicitamente di non aver interposto ricorso contro la predetta sentenza, che pertanto nei suoi confronti è cresciuta in giudicato.\n6. L’appello 20 marzo 1995 __________, al limite del temerario, va quindi respinto.\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF); non vengono assegnate indennità alla __________ non avendo presentato osservazioni.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 80/81 LEF; 321 cpv. 1 lit. b, 387 cpv. 2 e 4 CPC; 97 cpv. 3 e 4 LAVS\npronuncia\n1. L’appello 20 marzo 1995 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________. Non si assegnano indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}