{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00067_1996-01-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6993&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0996789e7c82c4e2660650e29d009bd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00067"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.1996 14.1995.00067"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:18", "Checksum": "1bcc10807eb12ad9eb7ba9d4d2b1f225", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.1996 14.1995.00067\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 gennaio 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 gennaio 1995 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/23 giugno 1994 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 8/9 marzo 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta: l’opposizione al PE Locarno __________ è respinta in via definitiva per Fr. 13’576.95 e Fr. 98.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 210.--, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 270.-- di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________del 20/23 giugno 1994 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso __________per l’incasso di Fr. 13’576.95, indicando quale titolo di credito: “risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, per la fallita ditta __________, come a sentenza TCA del 25.02.1994.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza del 25 febbraio 1994 (doc. F) del Tribunale cantonale delle assicurazioni di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS, con la quale l’escusso è stato condannato a pagare, solidalmente con __________ e __________, Fr. 13’576.95 per contributi non saldati per il periodo 1990/1991. __________ produce pure lo scritto 17 gennaio 1995 (doc. G) nel quale la cancelleria del Tribunale federale delle assicurazione attesta di non aver “ricevuto alcun ricorso di diritto amministrativo nella causa __________”.\nC. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso.\nD. Con sentenza 8/9 marzo 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza argomentando che “le decisioni intimate e cresciute in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi degli art. 80/81 LEF”.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che __________ e __________ hanno presentato al Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del tribunale cantonale delle assicurazioni e quindi il PE n. __________ del 20/23 giugno 1994 sarebbe stato emesso prematuramente.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Ex art. 387 cpv. 2 e 4 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta. Se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa.\nIl giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).\nInfatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).\nNe consegue che si prescinderà dall’esaminare le eccezioni sollevate dall’escusso per la prima volta in sede di appello nei termini di cui alle considerazioni fattuali sub E e la documentazione da lui prodotta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente irrite.\n"}