__________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 agosto 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, sez. 5, è così riformata: “1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 94’314.25 oltre interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 3/4 di __________ e per 1/4 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 300.-- per parte di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.