Di conseguenza la sentenza della Pretore va riformata e va rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 30/31 maggio 1994 limitatamente però a Fr. 94’314.25 oltre interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994. 3. L’appello 5 settembre 1994 __________ è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono i rapporti di soccombenza di 3/4 a 1/4 in prima sede a favore del procedente e di 3/4 a 1/4 in seconda sede a favore dell’escussa (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF e 104 cpv. 1 e 3 CO PRONUNCIA: I. L’appello 5 settembre 1994 __________ è parzialmente accolto.