La debitrice deve quindi interessi moratori solo a decorrere dal 29 gennaio 1994 e non dal 1. gennaio 1994, come richiesto nel precetto esecutivo, perché sino al 29 gennaio 1994 gli interessi sono già inclusi nella somma riconosciuta da __________. Il procedente non ha inoltre provato che il tasso di sconto bancario ordinario nel luogo di pagamento superi il 5 %, per cui sono unicamente dovuti interessi di mora a tale tasso ex art. 104 cpv. 1 CO. Di conseguenza la sentenza della Pretore va riformata e va rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 30/31 maggio 1994 limitatamente però a Fr.