deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). 2. Il procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su un conteggio datato 17 gennaio 1994 (doc. C), mediante il quale riassume la posizione debitoria dell’escussa, e sugli scritti 28 gennaio, 7 e 14 febbraio 1994 (doc.