L’istante, in conformità del tasso cambiario attualmente ammesso, riduce gli interessi richiesti dal 10 % all’8 %. D. Con sentenza 25 agosto 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che dalla documentazione prodotta risulta inconfutabilmente il riconoscimento da parte dell’escussa della somma posta in esecuzione. Per il giudice di prime cure “le contestazioni relative alle fatture sollevate dalla convenuta per la prima volta in sede di udienza di discussione sono rimaste allo stadio di puro parlato e non sono pertanto atte a paralizzare la domanda in esame”.