” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 5 settembre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, il parziale accoglimento dell’istanza; mentre con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 5 settembre 1994 __________? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 122’509.90 oltre interessi al 10 % dal 1. gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: