dall'avv. __________ | | | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 agosto 1994 ha così pronunciato: “1. L’istanza è accolta. 2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 5 settembre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, il parziale accoglimento dell’istanza;