{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00063_1995-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6966&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "af564252a1b0b3af59a95bbcfea22c74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00063"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.1995 14.1995.00063"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:02", "Checksum": "11a71b9d2fb86fb7c40c7ea65a483ebf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.1995 14.1995.00063\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\n2. Il procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su un conteggio datato 17 gennaio 1994 (doc. C), mediante il quale riassume la posizione debitoria dell’escussa, e sugli scritti 28 gennaio, 7 e 14 febbraio 1994 (doc. E, G e H) con i quali l’escussa avrebbe riconosciuto di essere debitrice dell’importo menzionato nel conteggio del 17 gennaio 1994 e qui dedotto in esecuzione.\nIl 17 gennaio 1994 __________ ha trasmesso a __________ tramite invio postale raccomandato, un sollecito di pagamento nel quale egli ha chiesto all’escussa il versamento di Fr. 94’314.25 entro il 28 gennaio 1994 (doc. D). Il procedente ha allegato al doc. D un estratto della posizione debitoria dell’escussa (doc. C), dal quale figura che __________ sarebbe sua debitrice dell’importo di complessivi Fr. 122’509.90, di cui Fr. 92’892.40 esigibili già alla data della richiesta di pagamento. Dall’estratto doc. C risulta che gli interessi al 28 gennaio 1994 sull’importo già esigibile al 17 gennaio 1994 assommano a Fr. 1’421.85 e che quindi l’importo complessivo al 28 gennaio 1994 del credito già esigibile al 17 gennaio 1994 sarebbe stato di Fr. 94’314.25.\nCon scritto 28 gennaio 1994 (doc. E) __________ ha risposto a ____________________ -facendo esplicito riferimento al sollecito di pagamento doc. D nel quale il procedente ha chiesto il versamento di complessivi Fr. 94’314.25 entro il 28 gennaio 1994- scusandosi per il ritardo nel pagamento e chiedendo al creditore di attendere ancora uno o due mesi, sino a quando essa non avrà trovato i necessari finanziamenti. Dai doc. C, D e E risulta chiaramente che __________ si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti di __________ limitatamente all’importo di Fr. 94’314.25, importo esigibile e il cui versamento è stato richiesto con il sollecito 17 gennaio 1994.\nQuesto insieme di documenti, nel quale l’escussa esprime la sua intenzione di saldare il debito già esigibile, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 94’314.25.\nIl creditore nei doc. C e D del 17 gennaio 1994 ha rilevato che l’importo esigibile alla data di emissione del conteggio sarebbe ammontato, al 28 gennaio 1994, a complessivi Fr. 94’314.25 interessi compresi: nel riconoscimento di debito doc. E la debitrice ha riconosciuto siffatto importo. La debitrice deve quindi interessi moratori solo a decorrere dal 29 gennaio 1994 e non dal 1. gennaio 1994, come richiesto nel precetto esecutivo, perché sino al 29 gennaio 1994 gli interessi sono già inclusi nella somma riconosciuta da __________. Il procedente non ha inoltre provato che il tasso di sconto bancario ordinario nel luogo di pagamento superi il 5 %, per cui sono unicamente dovuti interessi di mora a tale tasso ex art. 104 cpv. 1 CO.\nDi conseguenza la sentenza della Pretore va riformata e va rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 30/31 maggio 1994 limitatamente però a Fr. 94’314.25 oltre interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994.\n3. L’appello 5 settembre 1994 __________ è parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono i rapporti di soccombenza di 3/4 a 1/4 in prima sede a favore del procedente e di 3/4 a 1/4 in seconda sede a favore dell’escussa (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF e 104 cpv. 1 e 3 CO\nPRONUNCIA:\nI. L’appello 5 settembre 1994 __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 25 agosto 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, sez. 5, è così riformata:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 94’314.25 oltre interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 3/4 di __________ e per 1/4 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 300.-- per parte di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 3/4 di __________ e per 1/4 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 450.-- per parte di indennità.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}