{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00063_1995-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6966&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "af564252a1b0b3af59a95bbcfea22c74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00063"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.1995 14.1995.00063"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:02", "Checksum": "11a71b9d2fb86fb7c40c7ea65a483ebf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.1995 14.1995.00063\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n10 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur-Martinelli, vicecancelliere |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 giugno 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________ |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________ |\n|\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 agosto 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 5 settembre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, il parziale accoglimento dell’istanza;\nmentre con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 5 settembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 122’509.90 oltre interessi al 10 % dal 1. gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: “Estratto conto del 30.4.94 - diverse fatture dal 10.6.93 al 30.11.93”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su un conteggio datato 17 gennaio 1994 (doc. C) mediante il quale egli riassume la posizione debitoria dell’escussa e sugli scritti 28 gennaio, 7 e 14 febbraio 1994 (doc. E, G e H) nei quali l’escussa avrebbe riconosciuto di essere debitrice dell’importo menzionato nel conteggio del 17 gennaio 1994 e qui dedotto in esecuzione.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che in varie fatture “non è stata dedotta la percentuale del 10 % per la corteccia e gli interessi sono stati calcolati su 150 giorni invece che su 90 come dovuto”. Inoltre mancherebbero pure i bollettini relativi ad alcune delle forniture.\nLa convenuta riconosce comunque di essere debitrice dell’istante dell’importo di Fr. 83’509.--.\nL’istante, in conformità del tasso cambiario attualmente ammesso, riduce gli interessi richiesti dal 10 % all’8 %.\nD. Con sentenza 25 agosto 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che dalla documentazione prodotta risulta inconfutabilmente il riconoscimento da parte dell’escussa della somma posta in esecuzione. Per il giudice di prime cure “le contestazioni relative alle fatture sollevate dalla convenuta per la prima volta in sede di udienza di discussione sono rimaste allo stadio di puro parlato e non sono pertanto atte a paralizzare la domanda in esame”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, postulando che l’istanza di rigetto dell’opposizione venga accolta limitatamente all’importo riconosciuto all’udienza di contraddittorio, ossia a Fr. 83’509.--. Per __________ l’unico documento che riporta l’importo in esecuzione “è il doc. C, il quale non è assolutamente chiaro e non rappresenta certo l’inconfutabile (pretesa) prova per il rigetto sull’importo di Fr. 122’509.90”. Infatti in fondo a questo scritto figura “Total fälliger Ausstand Fr. 94’314.25”, che è “l’importo richiesto e poi ribadito con lo scritto 17.1.1994”.\nA mente della convenuta lo scritto 28 gennaio 1994 -che non conterrebbe un riconoscimento di debito, ma unicamente le scuse per il ritardo nel pagamento- non potrebbe che, eventualmente, riferirsi all’importo di Fr. 94’314.25.\nPer l’appellante “la cifra esatta dovuta non è comunque nemmeno quella figurante sul riassunto al doc. C (Fr. 94’314.25), in quanto comprendente interessi all’11 %, che sono improponibili oltre che assurdi”.\nL’escussa assevera che l’unico importo provvisoriamente riconosciuto in questa sede è quello ammesso in udienza di Fr. 83’509.--.\nF. Con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che il riconoscimento di debito dell’appellante si riferirebbe inequivocabilmente allo scritto del 17.1.1994 “che indica un importo ben preciso di Fr. 122’509.90”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}