L’indagine volta a stabile quale sia il reale significato della dichiarazione dell’escusso contenuta nel doc. C, non rientra tuttavia nel limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario. Dalla documentazione agli atti non emerge d’altronde nessun indizio atto a suffragare le argomentazioni dell’escusso in merito all’esistenza di un rapporto di fideiussione. 3. Nella fattispecie l’esecuzione si basa innanzitutto sul contratto del 4 febbraio 1994 (doc. C) con cui la __________ ha concesso a __________ e __________ un limite di credito in conto corrente di Fr. 42’239.35.