Inoltre “l’appellante non ha certo sottoscritto tale contratto in quanto mosso da un proprio interesse, ma semplicemente per evitare a quel momento una procedura esecutiva nei confronti di sua madre, garantendo in tal modo la restituzione della somma che la signora __________ stessa aveva già percepito in precedenza”. In tali circostanze quindi l’appellante “va ritenuto fideiussore a favore di sua madre nei confronti dell’istituto bancario”. F. Delle osservazioni 30 marzo 1995 dell’appellata si dirà, per quanto necessario, in seguito. Considerato in diritto: