{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00057_1995-09-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6987&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a0192cbb23e34b3f1d6e0d3814a8b05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00057"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.1995 14.1995.00057"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:46", "Checksum": "01a2133b1d002edf05e3f78e860cb30d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.1995 14.1995.00057\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. Nel primo caso essa deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze. Non è tuttavia necessario che le parti facciano uso della parola “solidale”. La costituzione di un rapporto solidale è pure possibile tramite una dichiarazione tacita (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol II, 5. ed, n. 3827 p. 319). Ex art. 144 cpv. 1 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.\nb) L’escusso ha argomentato di essere semplice fideiussore e non debitore solidale nei confronti della __________.\nDal contratto di credito in conto corrente doc. C firmato da __________ e __________ risulta che la __________ ha loro concesso “un credito in conto corrente fino al controvalore di Fr. 42’239.35”. Ora dalla lettura di questo contratto emerge, senza necessità di interpretazione alcuna, la volontà dichiarata e precisa di __________ di assumersi in solido insieme con __________ il debito nei confronti della __________ (cfr. doc. C pto 6: “in caso di pluralità di debitori, questi rispondono solidalmente nei confronti della Banca”).\nPer contro le allegazioni di __________ in merito alla sua pretesa assunzione di un’obbligazione accessoria al debito principale di __________ configurante una fideiussione, non appaiono sufficientemente liquide. L’indagine volta a stabile quale sia il reale significato della dichiarazione dell’escusso contenuta nel doc. C, non rientra tuttavia nel limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario. Dalla documentazione agli atti non emerge d’altronde nessun indizio atto a suffragare le argomentazioni dell’escusso in merito all’esistenza di un rapporto di fideiussione.\n3. Nella fattispecie l’esecuzione si basa innanzitutto sul contratto del 4 febbraio 1994 (doc. C) con cui la __________ ha concesso a __________ e __________ un limite di credito in conto corrente di Fr. 42’239.35.\nLa questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dal debitore, possa costituire un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.\nDal contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente (doc. C) non è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 45’380.-- al 15 agosto 1994, stando a quanto afferma la Banca) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Di conseguenza il doc. C non costituisce per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).\n4. La procedente versa agli atti a sostegno della sua pretesa oltre al noto contratto indicato nel PE quale titolo di credito, pure lo scritto 8 agosto 1994 (doc. G), con il quale __________, in risposta alla lettera 5.8.1994 in cui la procedente notificava agli escussi che il saldo di chiusura al 15 agosto 1994 sarebbe stato di Fr. 45’380.-- (doc. E), comunicava alla Banca di non essere in grado di versare l’importo richiesto entro il 15 agosto 1994, impegnandosi a saldare quanto dovuto con versamenti rateali. Il doc. G si riferisce senza possibilità d’equivoco all’importo ricevuto dalla banca quale adempimento del contratto doc. C, per cui è da ritenersi adempiuta la condizione d’identità. Questa condizione non vieta infatti di inoltrare con l’istanza di rigetto e ancora all’udienza di contraddittorio anche documenti non indicati nel PE. Che la dichiarazione doc. G non vi sia stata menzionata è irrilevante: determinante è che questo documento riguarda la pretesa in esame, nota a controparte, e che non comporta alcuna modifica della causa posta a fondamento dell’esecuzione. La condizione di identità è pertanto adempiuta.\nDallo scritto doc. G emerge che __________ si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti della procedente dell’importo di Fr. 45’380.--.\nIl doc. G costituisce dunque, unitamente allo scritto 5 agosto 1994 (doc. E) necessario per la sua interpretazione, un riconoscimento di debito (autonomo dal contratto di credito in conto corrente) da parte dell’escusso nel senso dei precedenti considerandi per il versamento dell’importo di Fr. 45’380.-- oltre interessi.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UEF di Locarno va rigettata in via provvisoria.\n5. L'appello 6 marzo 1995 di __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF; 143 e144 cpv. 1 CO\nPRONUNCIA\n1. L'appello 6 marzo 1995 __________ è respinto.\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà alla __________ e __________ Fr. 500.-- d’indennità.\"\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}