{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00057_1995-09-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6987&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a0192cbb23e34b3f1d6e0d3814a8b05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00057"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.1995 14.1995.00057"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:46", "Checksum": "01a2133b1d002edf05e3f78e860cb30d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.1995 14.1995.00057\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n6 settembre 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre 1994 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________\ne\n__________ entrambi patr. dall’avv__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________del 25 agosto/3 settembre 1994 dall’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 21 febbraio 1995 ha così deciso:\n“1. Le opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UEF di Locarno, del 25.8/3.9.1994, sono rigettate in via provvisoria.\n2. Le spese e la tassa di giustizia Fr. 250.-- da anticipare dalla parte procedente, sono a carico in solido degli escussi i quali, pure solidal-mente, dovranno rifondere alla controparte Fr. 250.-- per ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso __________ che con atto 6 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza in quanto diretta contro di lui, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 30 marzo 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ risp. __________ del 25 agosto/3 settembre 1994 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ e __________ quali condebitori solidali per Fr. 45’380.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: ”saldo conto corrente n. __________: nostra disdetta del 30.6.94 (vedi contratto di credito del 4.2.1994).”\nInterposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di credito in conto corrente del 4 febbraio 1994 con il quale ha concesso a __________o e __________ “un credito in conto corrente fino al controvalore di Fr. 43’239.35” (doc. C).\n__________ versa agli atti pure lo scritto 30 giugno 1994 con il quale ha disdetto il credito in conto corrente per il 15 agosto 1994 (doc. F) e la lettera 8 agosto 1994 con la quale l’escusso, in risposta ad una lettera 5.8.1994 in cui la procedente notificava ai debitori che il saldo di chiusura al 15 agosto 1994 sarebbe stato di Fr. 45’380.--, comunicava alla Banca di non essere in grado di versare l’importo richiesto entro tale data, impegnandosi a saldare quanto dovuto con versamenti rateali.\nC. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno asseverato che “debitrice nei confronti della __________ al 12.5.1993 per un importo di Fr. 39’045.25 era __________ ”. Visto che la debitrice non versava gli interessi pattuiti, l’istante l’avrebbe convocata unitamente al figlio __________ “insistendo affinché quest’ultimo si assumesse in qualche modo il debito della madre o si costituisse garante per lo stesso”. In tale occasione le parti hanno “allestito e sottoscritto il contratto doc. C”, che non sarebbe comunque vincolante per __________ atteso che egli l’avrebbe sottoscritto “unicamente affinché la banca potesse disporre di un debitore solidale, ovvero di un fideiussore”. In concreto sarebbero “state raggirate le norme che regolano la fideiussione e che impongono il rispetto per le persone fisiche della forma pubblica”, ritenuto che “il figlio non ha avuto alcun vantaggio, né ha potuto disporre in nessun modo personalmente dell’importo messo a disposizione da parte dell’istante alla convenuta, che a quel tempo consisteva già in un puro e semplice scoperto nei confronti della banca”.\nD. Con sentenza 21 febbraio 1995 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di credito in conto corrente 4 febbraio 1994 costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nA mente del Giudice di prime cure il contratto doc. C “parla chiaramente di concessione di un credito ai due escussi, con la loro responsabilità solidale nei confronti della banca”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________, asseverando che “in seguito alla vendita della proprietà immobiliare della signora __________ nel giugno 1992, sul conto corrente n. __________ a lei intestato presso la __________ rimaneva uno scoperto di Fr. 39’045.25”, poi salito a Fr. 43’239.35 il 30 dicembre 1993. Il contratto doc. C “apparentemente relativo alla concessione di un nuovo prestito, in realtà corrispondeva all’importo di Fr. 43’239.35 di cui al saldo negativo al 30 dicembre 1993 del precedente conto __________ intestato alla sola signora __________ ”.\nA mente dell’appellante il contratto doc. C “non può essere considerato un puro e semplice contratto con il quale l’istituto bancario ha concesso un prestito ai signori __________ perché “a quel momento esisteva un debito da parte della signora __________ verso la __________ di un ammontare esattamente identico a quello figurante sullo stesso doc. C”. Inoltre “l’appellante non ha certo sottoscritto tale contratto in quanto mosso da un proprio interesse, ma semplicemente per evitare a quel momento una procedura esecutiva nei confronti di sua madre, garantendo in tal modo la restituzione della somma che la signora __________ stessa aveva già percepito in precedenza”. In tali circostanze quindi l’appellante “va ritenuto fideiussore a favore di sua madre nei confronti dell’istituto bancario”.\nF. Delle osservazioni 30 marzo 1995 dell’appellata si dirà, per quanto necessario, in seguito.\nConsiderato\nin diritto:\n"}