a) Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. Nel caso di specie lo scritto 8 marzo 1994 e i documenti allo stesso allegati non sono stati prodotti dall’escussa all’udienza di contraddittorio del 10 marzo 1994, alla quale neppure si è presentata, ma sono stati trasmessi irritualmente al Pretore tramite invio postale. Siffatto modus agendi viola palesemente il dettato dell’art. 387 cpv.