in concreto la parte appellata non ha in alcun modo provato di aver disdetto il credito nei confronti del debitore principale e nei confronti dell’appellante. I. Con osservazioni 13 marzo 1995 l’appellata ha resistito al gravame postulando l’estromissione dagli atti dei documenti prodotti con l’appello, atteso che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello non sono consentiti nuovi fatti, prove ed eccezioni. Per l’osservante l’escussa, come ritenuto da questa Camera con sentenza 11 novembre 1995, non ha diretto l’opposizione contro l’esistenza del diritto di pegno immobiliare.