L’appellante assevera che “le cartelle ipotecarie furono date a garanzia alla __________ da parte della __________ di crediti concessi alla __________, per cui appare evidente che spetta alla parte appellata provare l’esistenza e l’importo del credito effettivo da essa vantato nei confronti della __________ ”. Ex art. 831 CC il creditore deve disdire il credito sia nei confronti del proprietario del fondo ipotecato sia nei confronti del debitore: in concreto la parte appellata non ha in alcun modo provato di aver disdetto il credito nei confronti del debitore principale e nei confronti dell’appellante.