Ritenuto che la mancata motivazione dell’opposizione non implica automaticamente il riconoscimento anche del credito posto in esecuzione e che il primo giudice non ha verificato l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, la Camera ha rinviato l’incarto al Pretore per esame e decisione motivata. G. Con sentenza 26 gennaio 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza argomentando che le nove cartelle ipotecarie al portatore per complessivi Fr. 2’200’000.-- costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.